Diritto e geopolitica

La Convenzione di Ginevra e le mistificazioni in atto

Una delle più feroci – e false – accuse rivolte a Israele è quella di non rispettare il “diritto umanitario”. Politici di molti paesi, opinionisti, immancabili “esperti” di diritto e non, sono tutti concordi nel ritenere che Israele violi il diritto umanitario” perché da diverse settimane ha fermato l’ingresso dei copiosi aiuti umanitari a Gaza, che vengono sequestrati dai terroristi di Hamas e rivenduti alla popolazione civile con lauti guadagni. Tuttavia, per accusare uno Stato di violare il “diritto umanitario” non basta accusarlo genericamente di commettere una violazione, bisogna specificare di quale violazione sarebbe responsabile: indicare cioè, la fonte del diritto che verrebbe violata. Ciò  non avviene mai nel caso di Israele e della guerra a Gaza.

I giornalisti, gli “esperti” e i politici semplicemente accusano Israele sempre genericamente di una non precisata violazione del diritto internazionale o peggio ancora del “diritto umanitario”. Seguendo i dibatti alla televisione o leggendo numerosi articoli nei giornali, si ha poi la sensazione che il cosiddetto “diritto umanitario” sia qualcosa di diverso dal diritto internazionale, sia cioè la massima espressione del diritto: il diritto con la “d” maiuscola. Ne consegue che chi lo infrangerebbe sarebbe un mostro, uno Stato non degno di appartenera al consesso internazionale.

In pratica, queste false accusa rivolte a Israele hanno l’unico scopo di delegittimarlo agli occhi dell’opinione pubblica per poi legittimare la sua scomparsa tramite boicottaggio, sanzioni o una vera e propria guerra di distruzione. Così come la Soluzione Finale del popolo ebraico venne preparata dai nazisti confezionando falsità date in pasto all’opinione pubblica di allora; oggi si ripete lo stesso meccanismo di disinformazione propedeutico alla desiderata eliminazione di Israele. In base a cosa si può affermare tutto ciò? Perché Israele non ha mai violato – e non viola – nessuna norma del diritto internazionale benché venga affermato insistentemente il contrario.

Nello specifico degli aiuti umanitari per la popolazione civile, le norme di diritto internazionale sono incardinate nella IV Convenzione di Ginevra del 1949. Per prima cosa bisogna, però, capire il quadro bellico di riferimento per potere applicare le relative norme legali corrette. L’attuale guerra di Gaza si configura come un assedio. È legale operare un assedio? Si, l’assedio è una legittima forma di guerra disciplinata nella IV Convenzione dell’Aia del 1907 (nella fattispecie nella Sezione II: Delle ostilità; Capitolo I: Dei mezzi di nuocere al nemico, degli assedi e dei bombardamenti). Accertata la piena legittimità dell’assedio, vediamo ora come l’esercito assediante si deve comportare con la popolazione civile assediata relativamente agli aiuti umanitari essenziali che devono essere forniti. La prima considerazione da fare in merito all’assedio è la possibilità di far defluire la popolazione civile dalla zona degli scontri armati. Questo non è avvenuto a Gaza, unicamente, per colpa dell’Egitto che non permette il transito dei civili, per scopi umanitari, dal teatro di guerra. Quindi, chi viola il diritto internazionale è l’Egitto e non Israele che ha chiesto, ripetutamente, l’allontanamento dei civili per evitare loro inutili sofferenze e morti. Oltre all’Egitto chi viola il diritto internazionale è la comunità internazionale, a cominciare dall’ONU, che non obbliga l’Egitto a fare transitare i profughi dalle aree degli scontri militari come succede in tutti i conflitti del mondo. 

La fornitura degli aiuti umanitari per i civili è normata dall’articolo 23 della IV Convenzione di Ginevra, che si riporta  qui per intero:

Art. 23  

Ciascuna Parte contraente accorderà il libero passaggio per qualsiasi invio di medicamenti e di materiale sanitario, come pure per gli oggetti necessari alle funzioni religiose, destinati unicamente alla popolazione civile di un’altra Parte contraente, anche se nemica. Essa autorizzerà pure il passaggio di qualunque invio di viveri indispensabili, di capi di vestiario e di ricostituenti riservati ai fanciulli d’età inferiore ai quindici anni, alle donne incinte o alle puerpere. L’obbligo, per una Parte contraente, di concedere il libero passaggio degli invii indicati nel capoverso precedente è subordinato alla condizione che questa Parte sia sicura di non aver alcun serio motivo di temere che: 

a. gli invii possano essere sottratti alla loro destinazione, oppure 

b. che il controllo possa non essere efficace, oc. che il nemico possa trarne evidente vantaggio per i suoi sforzi militari o la sua economia, sostituendo con questi invii delle merci che avrebbe altrimenti dovuto fornire o produrre, oppure liberando delle materie, dei prodotti o dei servizi che avrebbe altrimenti dovuto destinare alla produzione di tali merci.

La Potenza che permette il passaggio degli invii indicati nel primo capoverso del presente articolo, può porre come condizione per la sua autorizzazione che la distribuzione ai beneficiari avvenga sotto il controllo, eseguito sul posto, dalle Potenze protettrici. 

Detti invii dovranno essere avviati il più rapidamente possibile e lo Stato che ne permette il libero passaggio avrà diritto di fissare le condizioni tecniche alle quali sarà autorizzato. 

È sufficiente leggere il suddetto articolo – senza essere “esperti” – per capire quali siano gli obblighi dell’esercito assediante. Per prima cosa è opportuno sottolineare che Israele non ha l’obbligo di fornire direttamente gli aiuti umanitari così come quello di fornire elettricità, acqua o altro. Israele ha l’obbligo di permettere unicamente il passaggio dei suddetti beni, cosa che ha sempre fatto in abbondanza. Però tale passaggio è subordinato a certe condizioni, come recita chiaramente l’articolo 23: (L’obbligo, di concedere il libero passaggio degli invii indicati nel capoverso precedente è subordinato alla condizione che questa Parte sia sicura di non aver alcun serio motivo di temere che)

Quindi, come si evince chiaramente dal testo, il libero passaggio non è automatico ne obbligatorio ma subordinato. A che cosa? Lo spiega sempre l’art. 23 poco oltre: (serio motivo di temere che: a. gli invii possano essere sottratti alla loro destinazione, oppure b. che il controllo possa non essere efficace, o c. che il nemico possa trarne evidente vantaggio per i suoi sforzi militari o la propria economia,).

È sufficiente che l’esercito assediante abbia “serio motivo di credere che le forniture possano essere sottratte ai civili o che i nemici possano trarne vantaggio per sospendere o vietare l’ingresso di tali aiuti anche se teoricamente essi sono destinati ai civili.

Nel caso di Gaza, non solo c’è un “serio motivo” nel ritenere che gli aiuti siano sottratti ai civili, ma, la loro sottrazione è la consuetudine come ampiamente dimostrato da filmati, testimonianze, foto satellitari ecc. Quindi tutte le accuse rivolte a Israele di violare il diritto internazionale o il “diritto umanitario” sono prive di fondamento, a meno ché non si intenda per violazione il fatto che Israele ben sapendo che gli aiuti finiscono nelle mani dei combattenti nemici, permetta il loro transito e questo favorisca i nemici in aperta violazione appunto del diritto internazionale, anche se ciò rappresenta un esito paradossale. Perché è proprio questo il punto nodale della questione, affrontato dai redattori della IV Convenzione di Ginevra: i civili devono essere tutelati ma a condizione che gli aiuti non finiscano nelle mani dei combattenti, e la ratio di ciò sta nel velocizzare la cessazione delle ostilità al fine di tutelare i civili e ridurre le loro sofferenze.

In conclusione il diritto internazionale è chiaro in merito alla condotta di una guerra e alla salvaguardia dei civili nei teatri bellici: essi devono essere messi in salvo tramite il loro allontanamento dalle zone dei combattimenti (nel caso di Gaza la violazione è attuata dall’Egitto) oppure devono essere approvvigionati dei beni necessari solamente se questi aiuti non favoriscono i combattenti. 

    

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