Bene ha fatto il Segretario di Stato, Marco Rubio, a sanzionare la Corte Penale Internazionale nella sua interezza. Bene fa, Rubio a fare pressione su molti Stati affinché abbandonino questo “attrezzo politico”, che non ha nulla da spartire con la giustizia (è sufficiente vedere quanti soldi è costata e cosa ha ottenuto fino ad ora). Bene farà, Rubio, ad applicare l’American Service Members Protection Act del 2002, che consente agli USA di incarcerare, qualsiasi giudice di questo tribunale illegale se, si azzarda ad arrestare un funzionario dell’amministrazione o un membro delle forze armate USA, oppure il personale di un paese alleato.
Le parole utilizzate da Rubio non lasciano dubbi: «La CPI rappresenta una minaccia intollerabile per la sovranità degli Stati Uniti: essa rivendica l’autorità di perseguire e persino incarcerare militari e funzionari americani che operano a tutela dell’interesse nazionale statunitense. Gli americani non hanno mai accettato una simile eventualità e, sin dalla ratifica del trattato istitutivo della Corte, tutti i presidenti degli Stati Uniti hanno sostenuto che essa non abbia giurisdizione sui cittadini americani. La CPI ha già avviato in passato un’indagine su militari e funzionari dell’intelligence USA, rifiutandosi poi di archiviare i relativi procedimenti. Ora la CPI mira a imporsi come arbitro globale sottratto a qualsiasi controllo, ponendosi al di sopra dello Stato nazionale quale braccio esecutivo sovranazionale di una burocrazia globalista, legittimata a perseguire a proprio piacimento militari e funzionari americani. Nessuna opzione diplomatica sarà esclusa nella campagna volta a neutralizzare la minaccia che la CPI costituisce per gli americani.».
In che cosa consiste, concretamente, questa minaccia alla sovranità nazionale?
Consiste nel fatto che la Corte si è posta illegalmente al di fuori dei poteri che il suo stesso Statuto le aveva conferito. In questo modo è diventata un pericoloso strumento per perseguire una agenda politica con mezzi apparentemente legali con i quali confonde l’opinione pubblica. Deve essere evidenziato che l’elezione dei giudici della Corte è decisa dagli Stati che vi aderiscono e che propongono i candidati in propria rappresentanza. I giudici sono dunque espressione degli Stati che li hanno eletti a prescindere dai loro curriculum. Può dunque accadere facilmente che dei giudici vengano interpellati a giudicare casi nei quali lo Stato che li ha fatti eleggere non riconosca il diritto all’esistenza dello Stato che è sotto indagine; oppure accada che i giudici e il Pubblico Ministero coinvolti manchino di imparzialità e indipendenza a causa di influenze politiche e pregiudizi personali o religiosi, riconducibili ai loro Paesi d’origine.
Come sempre il «caso Israele» è cristallino nel permettere di comprendere appieno la deriva illegale a cui è giunta la Corte.
Il «caso Israele»
Prima di entrare appieno nel merito del caso specifico, occorre fare chiarezza sull’autorità della Corte e su i suoi limiti.
Come ha esposto Michael Calvo, esperto di diritto internazionale: «Alla Corte penale internazionale (CPI), istituita con lo Statuto di Roma del 1998, non è mai stata conferita giurisdizione sui cittadini di Stati non firmatari. Ai sensi della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 — che riflette norme vincolanti di diritto internazionale consuetudinario — la CPI non può imporre la propria autorità a Stati terzi o ai loro cittadini. Israele, al pari di Stati Uniti, Russia, Cina e altri (sono 68 complessivamente che non riconoscono l’autorità della Corte NdA), non è parte dello Statuto di Roma e non può esserne vincolato senza il proprio consenso, in conformità con gli articoli 26, 34 e 35 della Convenzione di Vienna. La CPI ha agito oltre la propria giurisdizione perseguendo cittadini israeliani, violando il principio pacta sunt servanda (i trattati vincolano solo gli Stati che vi hanno acconsentito)”.
Calvo prosegue: «c’è una ulteriore violazione dello Statuto di Roma: lo Statuto di Roma consente alla CPI di agire solo quando i tribunali nazionali non vogliono o non possono procedere penalmente (si tratta della cosiddetta clausola di complementarietà, n.d.r). Israele dispone di un sistema giudiziario attivo e funzionante. Inoltre, pur rivendicando la statualità, l’Autorità Palestinese non ha dimostrato il proprio status di parte dello Statuto della CPI in qualità di Stato ai sensi del diritto internazionale. Essa non può conferire alla Corte giurisdizione su un territorio di cui non può dimostrare la sovranità. Peraltro, in base agli Accordi di Oslo, è priva dell’autorità legale per trasferire qualsiasi forma di giurisdizione su cittadini israeliani; al contrario, gli Accordi di Oslo le impediscono di giudicare cittadini israeliani. La CPI ha ignorato tali limiti giuridici e ha agito in modo premeditato. Inoltre, la richiesta della CPI di arrestare Netanyahu in Ungheria viola l’Articolo 98, paragrafo 1, dello Statuto di Roma e la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, i quali tutelano l’immunità dei funzionari statali, a meno che tale immunità non venga revocata dallo Stato di appartenenza».
Quelle sopra descritte da Michael Calvo, sono solo la punta dell’iceberg delle illegalità in serie che hanno commesso i giudici della CPI nei confronti di Israele. Ripercorreremo brevemente le principali tappe che hanno portato a questo esito.
Tutto ha inizio a partire dal 2015, quando il Segretario Generale dell’ONU (il Segretario funge da “depositario” per l’adesione degli Stati alla Corte), seguito poi dalla CPI, ha accolto l’adesione dello “Stato di Palestina” allo Statuto di Roma. Si tratta di atti politici palesemente illegali perché l’Autorità Palestinese (nata con gli Accordi di Oslo del 1993-1995) manca dei requisiti strutturali stabiliti dal diritto internazionale (Convenzione di Montevideo) per definirsi come Stato. Inoltre, gli stessi Accordi di Oslo escludono questo status in modo esplicito (art. IX (5)). Di conseguenza, la pretesa palestinese di costituire uno Stato e il potere di conferire giurisdizione alla CPI sono privi di qualsiasi validità e base giuridica.
A riprova di ciò, si può leggere il testo della Risoluzione 2803 del Consiglio di Sicurezza del novembre 2025, spesso definita “piano di pace per Gaza”, nel quale troviamo scritto: «…Una volta attuato fedelmente il programma di riforma dell’Autorità Palestinese e compiuti progressi nella ricostruzione di Gaza, potrebbero finalmente sussistere le condizioni per un percorso credibile verso l’autodeterminazione e la statualità palestinese…». Pertanto, secondo il linguaggio inequivocabile della risoluzione, solo al soddisfacimento di determinate condizioni si sarebbe potuta prendere in considerazione l’eventualità di uno Stato palestinese. In altre parole, al momento dell’adozione della risoluzione, la posizione del Consiglio di Sicurezza era che non esistesse alcuno “Stato di Palestina”. Va ricordato che il Consiglio di Sicurezza è l’unico organo titolato ad ammettere in seno all’Onu uno Stato. L’adesione alla CPI è riservata agli Stati che esistono realmente e che possono delegare la propria giurisdizione alla Corte. Gli Stati che potrebbero potenzialmente esistere in futuro, subordinatamente al soddisfacimento di diverse condizioni, non possono aderire alla Corte. Quindi, Stati che “potrebbero esistere in futuro” non possono delegare alla Corte una giurisdizione che non possiedono. Alla luce di questo, su che base giuridica il Segretario dell’ONU e poi la CPI hanno ammesso uno Stato inesistente? Su nessuna. Si è trattato di un atto palesemente illegale che rende nullo ab origine qualsiasi procedimento intentato dai palestinesi contro Israele. Questa palese illegalità, priva la CPI stessa, di qualsiasi criterio di imparzialità e legalità mettendo in luce la motivazione prettamente politica del suo operato.
Come si può dunque dare torto al Segretario di Stato Marco Rubio quando afferma: «… Ora la CPI mira a imporsi come arbitro globale sottratto a qualsiasi controllo, ponendosi al di sopra dello Stato nazionale quale braccio esecutivo sovranazionale di una burocrazia globalista…». La Corte quando ha ammesso uno Stato inesistente per colpirne uno reale si è posta come “arbitro globale sottratto a qualsiasi controllo” perciò è diventata un pericolo per tutti gli Stati e va smantellata nella sua interezza.
Il «caso Israele» inizia nel 2019 quando la procuratrice Fatou Bensouda aprì delle indagini per crimini di guerra contro le autorità israeliane. Le “basi” dei “crimini di guerra”, sarebbero state, a suo avviso, due: 1) costruire case in Giudea, Samaria e Gerusalemme, e permettere agli ebrei di viverci; 2) l’uso “sproporzionato” della forza nella Striscia di Gaza.
Esporremo qui le radici prettamente politiche che hanno posto le basi per accusare Israele di “crimini di guerra” – caso unico al mondo – come conseguenza dell’avere costruito delle case in un territorio che il diritto internazionale aveva già assegnato al popolo ebraico, con il Mandato per Palestina nel 1922, e confermato anche dagli Accordi di Oslo nel 1995, sottoscritti con i palestinesi.
La prima “radice” nasce nel 1978 con il “memorandum Hansell”. Il memorandum fu scritto dal giurista Herbert Hansell per volontà dell’allora presidente americano Jimmy Carter. Nel memorandum che porta il suo nome, Hansell sostenne l’idea che Israele violasse il diritto internazionale e più precisamente l’art. 49 (6) della IV convenzione di Ginevra del 1949, permettendo l’insediamento di civili ebrei in Giudea, Samaria e Gerusalemme. Il testo dell’articolo è il seguente:
Art. 49 (6):
“La Potenza occupante non potrà procedere alla deportazione o al trasferimento di una parte della sua propria popolazione civile nel territorio da essa occupato.”
Sull’interpretazione data da Hansell a questo paragrafo dell’articolo 49 della IV Convenzione di Ginevra si è costruita tutta la tesi dell’illegalità della presenza ebraica in Giudea, Samaria e Gerusalemme.
È opportuno ribadire che questa tesi non ha fondamento per due chiare ragioni:
Non si può parlare di “territori occupati” perché questi territori furono assegnati al popolo ebraico con il Mandato per Palestina del 1922. Inoltre con gli accordi di Oslo del 1995 le aree dove sorgono i così detti “insediamenti” sono state riconosciute, dai palestinesi stessi, come di pertinenza esclusiva israeliana (area C), quindi pienamente legali.
Considerare la presenza di civili ebrei in Giudea, Samaria e Gerusalemme come conseguenza di “deportazione o trasferimento” coatto non ha basi giuridiche (e di buon senso). Infatti, nel commentario della Croce Rossa Internazionale del 1958 nel terzo paragrafo della IV Convenzione di Ginevra (utilizzato in tutto il mondo giuridico sul tema dell’occupazione) si ribadisce in modo inequivocabile che per “deportazione o trasferimento” si intende un’azione coatta sotto la minaccia delle armi, e si riferisce all’opera di deportazione e colonizzazione che fece la Germania nazista durante la Seconda Guerra mondiale, quando invase i paesi dell’Est Europa per deportarvi suoi cittadini – per lo più ebrei – al fine di sterminarli nei campi. Obiettivi evidentemente non applicabili ad Israele e ai “territori”, in quanto in questo caso la popolazione civile è tornata, in taluni casi, dopo essere stata espulsa dai giordani (circa 70.000 persone), in altri casi acquistando un terreno ed edificando, in altri ancora, andando a vivere in zone diverse e sparse sul territorio e mai in un luogo unico e concentrato: cioè in modo indipendente e senza imposizioni governative. A riprova di ciò, in molti casi sono state demolite abitazioni costruite abusivamente e senza autorizzazioni con sentenza della stessa Corte Suprema israeliana. Risulta pertanto evidente che accusare Israele di deportazione o trasferimento di parte della propria popolazione è fuori da ogni criterio logico e giuridico.
La tesi di Hansell, peraltro, venne disconosciuta già dall’amministrazione Reagan e in modo più categorico dalla prima amministrazione Trump con il memorandum Pompeo. Nonostante ciò è rimasta in voga in ambito internazionale. La dimostrazione della pretestuosità della sua ratio si evince dal fatto che in nessun caso al mondo in cui l’occupazione è reale, il paragrafo 6 dell’articolo 49 della IV Convenzione di Ginevra è mai stato applicato. Per di più non fu mai applicato nemmeno nei territori stessi della Giudea e Samaria e di Gerusalemme, durante l’occupazione illegale giordana durata del 1948 al 1967. Si è iniziato ad applicarlo politicamente, esclusivamente e selettivamente nei confronti di Israele a partire dal 1978.
Un’altra osservazione che si può fare riguardo al memorandum Hansell è che esso prevedeva la fine dell’illegalità”, della presenza ebraica nei territori, nel momento in cui si fosse trovato un accordo con la Giordania. Ciò è avvenuto nel 1994 con il trattato di pace tra i due Paesi in base al quale, la Giordania ha rinunciato, definitivamente, ad ogni rivendicazione ai territori ad ovest del fiume Giordano. Il tratto in questione ha posto fine ad ogni pretesa di belligeranza che è la condizione indispensabile per applicare la IV Convenzione di Ginevra.
Il paragrafo 6 dell’articolo 49 della IV Convenzione di Ginevra e il memorandum Hansell, sono complementari, simul stabunt, simul cadent. Di fatto esso termina con il trattato di pace tra Giordania e Israele. Come fa, dunque, la presenza ebraica in Giudea e Samaria a essere considerata “crimine di guerra”? Qui entra in scena l’organismo internazionale più politicizzato – assieme al Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e all’Assemblea Generale – di tutti: appunto la Corte Penale Internazionale.
Nello Statuto della Corte Penale Internazionale, approvato con il Trattato di Roma del 1998 e diventato operativo a partire dal 2002 dopo la ratifica di Istanbul, all’articolo 8 paragrafo VIII si legge:
“il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della
propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all’interno o all’esterno di tale territorio”.
Come si può notare questo articolo è praticamente identico all’art. 49 (6) della IV Convenzione di Ginevra con la fondamentale aggiunta dell’inciso, diretto o indiretto, relativo al trasferimento della popolazione civile. Tale aggiunta è decisiva per due motivi: 1) Da conferma che l’art. 49 (6) della IV Convenzione di Ginevra prevedeva solo il trasferimento o la deportazione coatta di popolazione altrimenti non ci sarebbe stata necessità di un’ulteriore aggiunta, il che sconfessa la “dottrina Hansell” se c’erano dubbi in merito. 2) La lettura dei verbali di stesura dello Statuto della Corte Penale Internazionale, ci permette di comprendere in modo inequivocabile che furono i Paesi arabi a volere fortemente l’inserimento dell’inciso con il chiaro intento di poterlo utilizzare contro Israele. Per questa ragione, Israele, uno dei Paesi che avevano fortemente voluto la Corte e gli USA si rifiutarono di ratificare lo Statuto di Roma. La sua vocazione politica esclusivamente anti-israeliana si era palesata subito. Nessun Paese al mondo, al di fuori di Israele, sia tra quelli che hanno aderito alla Corte sia tra quelli che non vi hanno aderito, sono mai stati accusati della violazione dell’articolo 8. Anzi, i pochi tentativi fatti sino a oggi sono stati rigettati.
Si comprende facilmente, quindi, come la procuratrice Fatou Bensouda abbia agito, sulla base di motivazioni esclusivamente politiche, quando ha deciso di aprire il procedimento contro Israele. Tali motivazioni sono: 1) l’accettazione della denuncia dello “Stato di Palestina” che è un atto politico e non ha basi giuridiche, perché, come evidenziato la Palestina non è uno “Stato” in termini giuridici (è come se un giorno, politicamente e non legalmente, si accettassero le istanze dei catalani, dei baschi, dei nord irlandesi per denunciare i governi centrali dei Paesi di cui fanno parte) 2) la procuratrice asserisce nella sua motivazione a procedere, che ci sono delle basi in quanto si tratta di «territori occupati palestinesi» in base unicamente al fatto che così sono descritti da «numerose risoluzioni dell’Assemblea Generale dell’ONU» che però è un organo politico e non giuridico, e non entra mai in merito se, dal punto di vista del diritto internazionale, li si possa considerare tali. Quindi è una considerazione politica e non legale, esattamente come nel 2004, quando si espresse la Corte Internazionale di Giustizia in merito alla barriera difensiva di Israele. 3) la procuratrice non esprime un’opinione sul fatto che Israele abbia un sistema legale che possa autonomamente ravvisare presunte violazioni dei diritti umani o “crimini di guerra”. Quindi se ritiene necessaria un’azione della Corte ciò vuol dire che Israele non ha un sistema giudiziario all’altezza e implicitamente ne delegittima il sistema. 4) nessun altro caso simile è mai stato aperto da nessun giudice della Corte. In nessun caso di reale occupazione, per citare solo i più noti: Cipro, Cambogia, Timor Est, Libano, Crimea, Sahara Occidentale, Nagorno Karabach, sono mai state ravvisati gli estremi per aprire procedure in base all’art. l’art. 49 (6) della IV convenzione di Ginevra del 1949 o per “crimini di guerra” in base all’art. 8 (VIII) dello Statuto della Corte Penale Internazionale. Il diritto, per essere tale, deve essere universale e applicabile a tutti i casi in egual modo e non una volta si e dieci no, altrimenti è meramente un fatto politico e non giuridico.
Il secondo capitolo del «caso Israele» si è aperto nel 2024, dopo l’eccidio operato dai terroristi palestinesi di Gaza, il 7 ottobre 2023. Il prologo si è consumato il 30 ottobre – a 3 settimane dall’eccidio – quando il procuratore Khan, in una conferenza stampa al Cairo, dopo aver visitato il sud di Israele e l’area tra Egitto e Rafah, aveva dichiarato che molte prove nei confronti di Hamas erano state raccolte e altre andavano trovate, mentre per la condotta militare di Israele a Gaza, era Israele stesso che doveva fornire le prove che dimostrassero il rispetto delle leggi internazionali.
Il procuratore, del più importante tribunale penale, ha sostenuto che fosse necessario raccogliere le prove dei crimini di un’organizzazione terroristica, mentre uno Stato democratico, di diritto e vittima di un eccidio doveva presentare le prove a dimostrazione che la sua azione fosse conforme ai termini di legge. Ciò significa che per il procuratore Khan, Israele era colpevole a prescindere, e tutt’al più doveva presentare le evidenze di non esserlo. Queste dichiarazioni già di per sè mettono in serio dubbio la presenza di qualsiasi criterio di imparzialità e legalità da parte del procuratore capo Karim Khan.
Nella primavera del 2024, l’amministrazione Biden convinse Israele a compiere il passo, difficile e rischioso, di avviare un dialogo con l’ufficio del Procuratore, benché Israele non avesse mai aderito allo Statuto di Roma. Ad aprile, l’ufficio di Khan e i funzionari israeliani iniziarono a scambiarsi ed esaminare informazioni rilevanti. Inoltre, Israele rivolse a Khan un invito ufficiale a visitare il Paese, affinché potesse indagare e approfondire gli aspetti chiave delle argomentazioni a favore e contro il proseguimento delle indagini. Khan accettò l’invito per la settimana del 27 maggio 2024, mentre l’arrivo del suo team preparatorio era previsto per il 20 maggio. Tuttavia, il 2 maggio 2024, la situazione cambiò radicalmente, in quanto il procuratore Khan venne a sapere di essere stato da alcuni membri interni della CPI per molestie sessuali perpetrate, da lungo tempo ai danni di una sua collaboratrice, e che la vicenda sarebbe stata presto segnalata all’organo di controllo interno della Corte. La reazione di Khan fu fulminea: indagare Israele per crimini di guerra al fine di costruirsi un alibi per poi apparire la vittima di una macchinazione architettata ai fini di screditarlo.
Appena qualche settimana dopo, mentre funzionari israeliani, americani e britannici attendevano l’arrivo a Gerusalemme della squadra di Khan, il procuratore fece l’annuncio clamoroso della richiesta di arresto nei confronti del Premier Netanyahu e del ministro della Difesa Gallant (l’accusa principale era di avere indotto una carestia come metodo di guerra). Ciò avvenne tramite una piattaforma alquanto insolita: la CNN e non tramite i canali ufficiali della Corte, chiaramente per ottenere maggiore visibilità mediatica.
Al fine di giustificare i mandati di arresto, il procuratore Khan, dichiarò che il principio di complementarietà non era stato rispettato dal sistema giudiziario israeliano, e per questo motivo i mandati di arresto erano stati spiccati. Si evince chiaramente che per Khan i vertici politici israeliani erano già colpevoli a prescindere dalle prove fattuali. Secondo la sua impostazione il sistema giudiziario israeliano avrebbe dovuto chiedere l’arresto di Netanyahu e Gallant, e non avendolo fatto, l’emanazione dei mandati di arresto aveva lo scopo di fare credere che tutto il sistema giuridico israeliano non fosse indipendente.
Khan ha tentato di propagandare una tesi che vedeva Israele come colpevole di crimini di guerra partendo dal sillogismo che se il sistema giudiziario non si muoveva, non era perché non ce ne fossero i presupposti, ma perché era complice dei crimini medesimi. Ciò avveniva mentre il viaggio del team di esperti, già programmato, veniva cancellato in fretta e furia e non veniva offerta alcuna possibilità alle autorità israeliane di presentare prove atte a smontare le sue illazioni. Tutte le supposte prove di accusa di Khan, si basavano unicamente su voci raccolte da “esperti” mai stati a Gaza ma ragguagliati da operatori di ONG, agenzie e uffici ONU dalla lunga e documentata tradizione anti-israeliana. In pratica, si trattava di “prove” che non sarebbero mai state accolte da nessun vero tribunale, che sono state modificate ad hoc e smentite dai ufficiali reali.
Il procedimento interno alla Corte nei suoi confronti fu effettivamente avviano nello stesso periodo di tempo ma nulla trapelò al di fuori della Corte fino alla ricostruzione del caso pubblicata dal Wall Street Journal, dal Daily Mail e dal Guardian nell’ottobre dello stesso anno.
Nel novembre 2024 la camera pre-processuale ha accolto la richiesta del procuratore Khan e ha rilasciato i mandati di arresto nei confronti di Netanyahu e Gallant, oltre che per alcuni leader di Hamas (che nel frattempo erano stati tutti eliminati da Israele). Contestualmente L’Assemblea degli Stati parte (ASP) decide di affidare un’indagine formale ed esterna all’OIOS (Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi di controllo interno) per garantire imparzialità.
Il 16 maggio del 2025, a seguito delle indagini ufficiali a suo carico, il procuratore capo Khan decise di autosospendersi. Le fasi successive di questa incredibile e incresciosa vicenda sono state le seguenti:
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Marzo 2026: Un comitato consultivo composto da tre giudici esamina il rapporto OIOS e conclude che, secondo gli standard del “ragionevole dubbio”, le conclusioni non stabiliscono con certezza una violazione formale dei doveri. Khan e i suoi legali ritengono il caso chiuso.
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Aprile – Giugno 2026: Il Bureau politico dell’Assemblea degli Stati Parte decide di andare oltre il parere dei giudici. L’8 giugno 2026, il comitato esecutivo della CPI sospende formalmente Khan dalle sue funzioni, ritenendo che sussistano gli estremi di una grave condotta inappropriata e abuso d’ufficio, deferendo il caso agli Stati membri.
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24 Luglio 2026: Durante una sessione speciale tenutasi al quartier generale dell’ONU a New York, i 125 Stati membri votano a scrutinio segreto per la rimozione immediata e definitiva di Karim Khan. La mozione passa a larghissima maggioranza con 82 voti favorevoli, 13 contrari e 15 astenuti.
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Luglio 2026 (successivo al voto): La CPI ufficializza la cessazione del mandato di Khan. La gestione corrente della Procura viene affidata stabilmente ai procuratori aggiunti in attesa dell’elezione di un nuovo Procuratore capo. I mandati d’arresto emessi durante l’era Khan restano pienamente validi.
Tutto questo è potuto avvenire, unicamente, grazie ad uno scoop del WSJ, ben dettagliato, che ha messo in evidenza che proprio l’indagine in corso nei confronti di Khan era la vera ragione dei mandati d’arresto da lui richiesti: crearsi una copertura politico/mediatica che facesse credere di essere la vittima di una cospirazione.
E’ stata la vicenda legata a Khan che, più di ogni altra, ha spinto il Segretario di Stato Rubio a procedere contro la CPI. La ragione è semplice: Rubio non ha agito contro il tribunale per “proteggere” il suo alleato, come ha voluto far credere la stampa, ma ha agito perché questo caso ha dimostrato, senza ombra di dubbio, come la Corte fosse diventata uno strumento politico – per il tramite di un suo procuratore capo – di uno Stato (il Qatar) per colpirne un altro (Israele) che cercava di difendersi da un’organizzazione terroristica (Hamas) che è finanziata, appoggiata e difesa dal Qatar stesso [1].
Tutto questo senza che la CPI sia intervenuta per correggere questa gigantesca distorsione della legge. Anzi, il tribunale ha ritenuto di portare avanti le accuse contro Israele anche quando è diventato palese che Khan abbia agito in malafede per proteggersi dalla accuse di violenza sessuale oltre che per portare avanti l’agenda politica del Qatar.
In ultima analisi la CPI può diventare il “giudice” di ultima istanza che può decidere le sorti di un Paese perché gli è concesso di prevale su qualsiasi corte nazionale in maniera insindacabile e illegale. Il tribunale in questo modo – aggirando illegalmente la clausola di complementarietà – può agire al di sopra della legge internazionale sulla quale è basata la corte stessa. Unicamente su questo punto si basa la decisione di Rubio di difendere gli interessi nazionali americani.
Per concludere, è importante anche sottolineare come questa Corte, al pari della Corte di Giustizia Internazionale e dell’ONU stesso, è un prodotto esclusivo della cultura occidentale (basata sulla Carta dei Diritti dell’Uomo) sviluppato dopo la Seconda guerra mondiale. Purtroppo nel corso dei decenni, con l’ingresso nel consesso mondiale, di numerosissimi paesi non democratici, illiberali e con un “senso” dei diritti dell’uomo assai diverso da quelli occidentali, il senso di giustizia è stato modificato e plasmato al punto che ne è stato stravolto il significato: la giustizia si è fatta un puro strumento politico, diventando totalmente asservita ad essa.
L’Europa, per l’ennesima volta si è dimostrata incapace di capire la gravità della questione e ha deciso di difendere la CPI, tanto da insignirle il premio Sacharov per la libertà di pensiero il 22 ottobre.
[1] Lo si evince da intercettazioni telefoniche, scoperte dal Guardian, nelle quali gli investigatori privati al soldo del Qatar per delegittimare la collaboratrice malese di Khan che lo accusava di molestie sessuali, cercando prove che fosse un agente del Mossad, si scambiano informazioni sulla copertura politica offerta dal Qatar a Khan nel caso fosse emersa l’accusa di molestie nei suoi confronti.