Diritto e geopolitica

La IV Convenzione di Ginevra e il suo uso strumentale

L’utilizzo improprio della IV Convenzione di Ginevra offfre un illuminante esempio di come il diritto internazionale possa diventare una clava in mano a politici e diplomatici senza scrupoli (oltre che a giornalisti e sedicenti esperti), per colpire politicamente Stati, organizzazioni e aziende private.

Per comprendere il modo in cui la IV Convenzione di Ginevra sia utilizzata come uno strumento deformato e selettivo e non come uno strumento del diritto, è sufficiente vedere l’uso fattone dall’ONU, dalla UE e da alcune ammnistrazioni USA a fronte del caso di Israele e dei territori di Giudea e Samaria (Cisgiordania o West Bank) e quello della presenza della Turchia nell’isola di Cipro. Al pari di Cipro si potrebbero citare i casi di Cambogia, Timor Est, Libano, Crimea, Sahara Occidentale e Nagorno Karabach solo per nominare i più famosi.

Il caso di Israele rappresenta un unicum, nel panorama internazionale. Presentato come violazione del diritto internazionale in realtà è un mero attacco politico nei confronti di un paese che ha tutto il diritto – anche in base alla legge internazionale – di stare nelle aree considerate occupate.

La Convenzione di Ginevra e il suo uso strumentale

Succintamente si può attestare che la IV Convenzione di Ginevra del 1949 si occupa della protezione della popolazione civile in tempo di guerra. Per poter essere applicata deve riferirsi congiuntamente:

  1.  Alla popolazione civile
  2.  Ai territori in “stato di belligeranza”

Per il consesso internazionale (ONU, UE e USA con l’eccezione dell’amministrazione Trump che ha rotto una lunga consuetudine) Israele violerebbe la IV Convenzione di Ginevra mentre la Turchia no.

Entrando nel dettaglio della questione, si scopre che l’accusa rivolta a Israele si basa unicamente sull’Art. 49 comma 6 che recita:

La Potenza occupante non potrà procedere alla deportazione o al trasferimento di una parte della sua propria popolazione civile nel territorio da essa occupato.

La prima considerazione che si può fare è che, ogni qual volta i rappresentanti di ONU, UE e Stati Uniti parlano di “colonie illegali” o “insediamenti illegali” affermano una falsità: nell’Art. 49 comma 6 né in nessun altro articolo della Convenzione di Ginevra è fatto menzione di “insediamenti” o di “colonie”. Quindi l’oggetto del contendere è unicamente la deportazione o il trasferimento di parte della propria popolazione. Non ve ne sono altri.

Questa tesi non ha fondamento, nel caso di Israele, per due fondamentali ragioni:

  • Per prima cosa non si può parlare di “territori occupati” perché questi territori furono assegnati al popolo ebraico con il Mandato Britannico per la Palestina del 1922. Il Mandato Britannico per la Palestina è a tutti gli effetti una disposizione vincolante del diritto internazionale (è un trattato). Questo trattato è stato fatto proprio dall’ONU con l’art. 80 del suo Statuto e quindi non è mai stato abrogato. Neanche l’occupazione  illegale di questi territori, da parte giordana dal 1948 al 1967, ha annullato le disposizioni mandatarie.
  • Considerare la presenza di civili ebrei in Giudea, Samaria e Gerusalemme come conseguenza di “deportazione o trasferimento” coatto non ha basi giuridiche (e di buon senso). Infatti, nel commentario della Croce Rossa Internazionale del 1958 sul terzo Titolo della IV Convenzione di Ginevra (utilizzato in tutto il mondo giuridico sul tema del trattamento dei civili nei territori occupati in tempo di guerra) si ribadisce in modo inequivocabile che per “ deportazione o trasferimento” si intende un’azione coatta sotto la minaccia delle armi, e si riferiva, come esempio, all’opera di deportazione e colonizzazione che fece la Germania nazista durante la Seconda guerra mondiale quando invase i paesi dell’Est Europa. Esempio evidentemente non applicabile a Israele e ai “territori”, in quanto, in questo caso. la popolazione civile è tornata, in taluni casi, dopo essere stata cacciata dai giordani, in altri casi acquistando un terreno ed edificando, in altri ancora, andando a vivere in zone diverse e sparse sul territorio e mai in un luogo unico e concentrato, quindi in modo indipendente e senza imposizioni governative. Tanto è vero che in molti casi sono state demolite abitazioni costruite abusivamente e senza autorizzazioni con sentenza definitiva della stessa Corte Suprema israeliana.

Si può solo aggiungere che questa disposizione della Convenzione di Ginevra non è mai stata utilizzata in nessun caso di reale occupazione al mondo (come vedremo nel caso della Turchia a Cipro).

In merito allo “stato di belligeranza”, nel caso di Israele e dei territori di Giudea e Samaria non si può parlare di belligeranza, per due ragioni fondamentali. Primo, questi territori sono stati contesi prima da due soggetti internazionalmente riconosciuti: Israele e Giordania (che li occupava illegalmente) e la belligeranza tra questi due Stati è finita nel 1994 con il trattato di pace in cui la Giordania dichiarava la completa rinuncia ai territori. Secondo, gli stessi territori sono, ad oggi, disciplinati nei minimi dettagli – a partire dal 1995 – da accordi sottoscritti (gli Accordi di Oslo) tra Israele e Autorità Nazionale Palestinese (che solo da quel momento venne riconosciuta per il diritto internazionale come rappresentate del popolo palestinese) e che vedono come garanti degli stessi gli USA, la UE, l’Egitto, la Giordania, la Norvegia e la Russia. Inoltre, è utile sottolineare che, in base agli accordi sottoscritti, la popolazione ebraica è tutta circoscritta nella cosidetta Area C, che si trova sotto il pieno controllo israeliano, mentre l’Area B è sotto controllo misto israelo-palestinese con presenza militare israeliana sancita dagli accordi. Infine l’area A è sotto il completo controllo amministrativo, giudiziario e di polizia palestinese.

Dal 1995 questi territori sono oggetto di una trattativa territoriale e non si trovano in uno stato di “belligeranza”. E’ importante ricordare che, in ogni caso, la IV Convenzione di Ginevra si applica, esclusivamente, a territori appartenenti ad uno Stato riconosciuto e questo non è il caso dell’ANP.

Da dove nasce, allora, l’accusa infondata rivolta a Israele di violare la IV Convenzione di Ginevra?

Il Memorandum Hansell

Il memorandum Hansell venne redatto nel 1978 da Herbert Hansell giurista e consulente dell’amministrazione Carter. Sull’interpretazione data da Hansell al comma VI dell’articolo 49 della IV Convenzione di Ginevra si è costruita interamente la tesi della presunta illegalità della presenza ebraica in Giudea, Samaria e Gerusalemme, che è stata poi ripresa in tutte le successive risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e dell’Assemblea Generale dell’ONU in merito ai cosiddetti “territori occupati”.

La tesi di Hansell venne disconosciuta dall’amministrazione Reagan ma è rimasta in voga in ambito internazionale. Che tale tesi sia del tutto pretestuosa e che non abbia nulla a che fare con il diritto, lo dimostra il fatto che prima che Hansell la desumsse dalla Convenzione di Ginevra essa non fu mai applicata neanche ai territori stessi di Giudea e Samaria durante l’occupazione illegale  giordana durata del 1948 al 1967.  Si è iniziato ad applicarla politicamente, esclusivamente a Israele a partire dal 1978.

In merito al memorandum, va aggiunto che esso prevedeva la fine dell’”illegalità” della presenza ebraica nei territori, nel momento in cui si fosse trovato un accordo con la Giordania. Cosa che avvenne nel 1994 con il trattato di pace tra i due paesi in virtù del quale la Giordania rinunciò definitivamente a ogni rivendicazione sui territori ad ovest del fiume Giordano.

In conclusione parlare di “occupazione” o di “illegale presenza ebraica” della West Bank, cioè di Giudea e Samaria, è una menzogna, perché la presenza israeliana è pienamente approvata dai legali rappresentanti del popolo palestinese e dai garanti degli accordi di Oslo: USA, UE, Russia, Egitto, Giordania e Norvegia, oltre che ben inteso dal diritto internazionale a partire dal 1920.

Il caso Turchia-Cipro

In questo caso si può parlare  sia di “occupazione” che di “trasferimento” – anche se non coatto – della popolazione civile in situazione di belligeranza.

  1. Occupazione: Dal 1974 la Turchia occupa circa un terzo di Cipro dopo che le sue truppe invasero l’isola per appoggiare la popolazione di lingua turca presente. Il termine “occupazione” è qui del tutto pertinente perché dal 1960 Cipro è uno Stato indipendente e riconosciuto dall’ONU. Inoltre, dal 2004 fa parte della UE nella sua interezza. Nessun organismo internazionale ha riconosciuto la validità dell’occupazione di parte dell’isola.
  2. Trasferimento della popolazione: Nel caso di Cipro i coloni turchi sono stati mandati espressamente dal governo di Ankara per colonizzare le case e le proprietà appartenute alla comunità greca fuggita con l’invasione turca. Cosa espressamente vietata dalle leggi internazionali (Convenzione dell’AIA del 1907). Il governo turco non ha mai nascosto la pratica di trasferimento della propria popolazione, anzi, tramite opportuni bandi pubblici ha incoraggiato tale comportamento. Con Erdogan le cose hanno subito un’accelerazione impressionante: ormai sono 40.000 i militari turchi in pianta stabile sull’isola e centinaia di migliaia i coloni. Non è servito un granché a Cipro entrare nella UE nel 2004. L’opera di colonizzazione non solo non è diminuita ma è addirittura aumentata con i soldi della UE: esiste, infatti, da qualche anno un programma di finanziamento della Commissione europea per i turchi che vivono a Cipro. Si chiama “The European aid for Turkish in North Cyprus”, e serve per la realizzazione di infrastrutture come fogne, sistema idrico, strade, ponti, interi villaggi, programmi culturali, turismo ecc.

Nel caso Turchia- Cipro ci si trova di fronte a una palese violazione del diritto internazionale: Occupazione illegale di una parte di uno Stato riconosciuto in base all’art. 2 dello Statuto dell’ONU in quanto atto di guerra d’aggressione verso un altro Stato membro. Esproprio di proprietà privata e pulizia etnica dei legittimi abitanti in violazione della Convenzione dell’AIA e della IV Convenzione di Ginevra. Malgrado ciò non si è verificata nessuna condanna da parte di alcun organismo internazionale, anzi, come è stato sottolineato, la UE finanzia generosamente le attività di colonizzazione nonostante Cipro sia un suo Stato membro. Infine, per il consesso internazionale, non sussiste l’applicabilità dell’art. 49 comma 6 della IV Convenzione di Ginevra perché il “trasferimento” della propria popolazione è su base volontaria – anche se “incentivata” – e non coatta.

La vera ragione per cui non è mai stata pronunciata nessuna condanna nei confronti della Turchia, è squisitamente politica e non giuridica. La Turchia, fino alla fine della Guerra fredda godeva dell’appoggio incondizionato americano in funzione anti sovietica, quindi non si poteva indebolirla in nessun modo dal punto di vista politico (oltre che militare), perciò, ogni istanza portata avanti da Cipro o dalla Grecia veniva accantonata. Contestualmente, l’ombrello politico e diplomatico – che ancor oggi è presente – offerto dall’Organizzazione della Cooperazione Islamica impedisce ogni azione legale. La UE da par suo, nonostante Cipro sia un suo membro, preferisce concentrarsi sulle relazioni economiche con Ankara piuttosto che portare avanti le istanze legittime di Nicosia.

Da questi due esempi cosa si deduce? Che anche una legge fondamentale del diritto internazionale come la IV Convenzione di Ginevra è diventata un semplice strumento in mano alla politica che si usa quando non ce ne sono i presupposti e si accantona disinvoltamente quando fa comodo.

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