Diritto e geopolitica

Il legame storico del popolo ebraico con Israele

Il concetto sotteso dall’espressione “storico legame” presente nel Mandato per la Palestina del 1922 è ancora oggi completamente sottostimato (se non del tutto sconosciuto) nella sua importanza, non solo dal grande pubblico, ma anche da parte di opinionisti ed “esperti” che vogliono parlare di Israele e della sua storia. Questo vale anche per molti studiosi delle varie comunità ebraiche.

E’ ancora radicata la credenza che Israele sia nato per una “decisione” dell’ONU, e precisamente in virtù della Risoluzione 181 dell’Assemblea Generale del 1947, la quale, in realtà proponeva semplicemente la spartizione di un territorio che era già stato assegnato dal diritto internazionale al popolo ebraico tramite il Mandato per la Palestina. Questa proposta, è bene ribadirlo, fu rifiutata solo dalla parte araba della popolazione e di conseguenza rimase lettera morta.

Appare del tutto evidente che opinionisti ed esperti (ma anche studiosi) che conferiscono alla Risoluzione 181 il potere di aver fatto nascere” Israele non abbiano mai letto la Risoluzione in oggetto né tanto meno il testo del Mandato per la Palestina.

Sulla nascita di Israele e della Giordania come Stati nazionali successori del Mandato per la Palestina, L’Informale se ne è occupato in numerosi articoli, qui si possono citare ad esempio (http://www.linformale.eu/la-terra-di-israele-e-il-diritto-internazionale/) e (http://www.linformale.eu/cosi-nacque-la-transgiordania/).  

Quale è il fondamento su cui poggia il Mandato per la Palestina, e di conseguenza lo Stato di Israele che ne è il diretto successore nella parte ad occidente del Giordano?

Sulla storica connessione tra il popolo ebraico e la Palestina (da sempre chiamata da esso “terra di Israele”). Di fatto, questa connessione storica rappresenta l’architrave su cui poggia tutta intera la struttura del Mandato, in quanto il diritto internazionale riconosce in modo esclusivo il legame storico del popolo ebraico con la Palestina e ravvisa in esso i motivi per ricostituire la sua patria nazionale proprio in quel paese e non altrove. Il preambolo del Mandato è inequivocabile:  

Whereas recognition has thereby been given to the historical connection of the Jewish people with Palestine and to the grounds for reconstituting their national home in that country;

Sul concetto di storica connessione si possono fare moltissime considerazioni, qui di seguito ne formuleremo alcune essenziali per fare comprendere come lo Stato di Israele poggi le sue basi storico-giuridiche su questo legame e non su Risoluzioni che di legale non hanno assolutamente nulla. 

La prima considerazione che si può fare è in merito alla scelta che il legislatore ha fatto optando per l’espressione storica connessione e non storico diritto. Quest’ultima espressione è molto più vincolante per il diritto internazionale ma poteva altresì essere interpretata in modo che i diritti della popolazione non ebraica già residente in Palestina potesse essere relegata in secondo piano; cosa che non avvenne durante gli anni del Mandato, nel pieno rispetto della relativa disposizione presente nel preambolo che recita: 

being clearly understood that nothing should be done which might prejudice the civil and religious rights of existing non Jewish communities in Palestine.  

La stessa cosa si può affermare a proposito dello Stato di Israele che ha, fin dalla sua nascita, assicurato il rispetto di tutti i diritti civili, politici e religiosi alle comunità non ebraiche. La disposizione presente nella dichiarazione di indipendenza del 14 maggio 1948 (che ha valore di legge in quanto non esiste una Costituzione), recita:

WE APPEAL — in the very midst of the onslaught launched against us now for months — to the Arab inhabitants of the State of Israel to preserve peace and participate in the upbuilding of the State on the basis of full and equal citizenship and due representation in all its provisional and permanent institutions.  

Va anche sottolineato che questo avvenne nonostante la guerra civile scatenata dalla locale popolazione araba contro quella ebraica e l’invasione di cinque eserciti arabi lanciata contro il nascente Stato ebraico.  

In merito al concetto del legame con la terra di Israele e non con altri paesi, è necessario mettere in evidenza come durante i millenni della diaspora la cultura e le tradizioni ebraiche non abbiano mai dimenticato l’anelito verso il paese dell’origine nè rinunciato al sogno di ricostituire un giorno una patria ebraica nella terra degli avi. Nessun altro luogo poteva sostituire quella terra perché l’ebraismo trae origine nel legame con Eretz Israel e non altrove. Questo principio fu ribadito dal movimento politico sionista di Theodor Herzl quando gli fu offerto dal governo inglese la possibilità di costituire uno Stato nazionale prima in Uganda (in realtà si trattava di un’area dell’odierno Kenya) e successivamente nel Sinai.

In tale ottica va visto anche il tentativo sovietico di creare una “patria per i lavoratori ebrei”, in una regione remota della Siberia, per volere di Stalin. Questo progetto fu istituzionalizzato con la creazione della “Provincia autonoma degli ebrei” (in russo Evrejskaja avtonomnaja oblast). Questa provincia autonoma esiste tutt’oggi ma è praticamente priva di ebrei – oggi vi risiedono poco più di 2.000 ebrei su 200.000 abitanti complessivi in quanto non esiste nessun loro legame con quella terra. Tutti questi progetti “alternativi” furono rigettati in quanto non avevano nulla a che fare con il popolo ebraico e la sua cultura fondante.

E’ importante rimarcare che la devozione verso la terra di Israele non ha mai implicato – e non implica tutt’oggi – la volontà di conquistare altri territori o assoggettare altri popoli come sostiene la propaganda anti-israeliana. Non vi è nessun disegno colonialista o imperialista nel risiedere e nell’amministrare un territorio che era stato assegnato al popolo ebraico già nel 1922 e che il popolo ebraico era disposto a spartire nel 1947 pur di evitare la guerra e potere accogliere centinaia di migliaia di profughi dai campi di sterminio detenuti in campi di prigionia principalmente inglesi.

Stabilita in modo inequivocabile la connessione tra la terra di Israele e il popolo ebraico, ne derivano due importanti principi che si trovano formalizzati negli Articoli 6 e 7 del Mandato: lo “stretto insediamento” sulla terra assegnata e il diritto alla cittadinanza palestinese per tutti gli ebrei che vivevano al di fuori del Mandato e che desideravano risiedervi. Si riportano qui i due articoli del Mandato:    

ARTICLE 6. The Administration of Palestine, while ensuring that the rights and position of other sections of the population are not prejudiced, shall facilitate Jewish immigration under suitable conditions and shall encourage, in cooperation with the Jewish agency referred to in Article 4, close settlement by Jews on the land, including State lands and waste lands not required for public purposes.   

ARTICLE 7. The Administration of Palestine shall be responsible for enacting a nationality law. There shall be included in this law provisions framed so as to facilitate the acquisition of Palestinian citizenship by Jews who take up their permanent residence in Palestine  

Queste disposizioni mandatarie sono riservate esclusivamente al popolo ebraico proprio in ragione della sua storica connessione con la terra di Israele da una lato e dall’altro sul fatto che venne riconosciuto che gran parte del popolo ebraico (inteso come nazionalità) risiedeva al di fuori del proprio territorio.  

Da tutte queste disposizioni mandatarie discendono e acquisiscono piena legalità le leggi fondamentali dello Stato di Israele come la legge sulla terra del 1950; la legge su Gerusalemme capitale del 1980 e la legge sullo Stato nazionale del popolo ebraico del 2018. Altre importanti leggi, che discendono dalle disposizioni mandatarie, sono la legge del ritorno del 1950, la legge sulla protezione dei Luoghi Santi del 1967 e la legge sulla cittadinanza del 2003. 

Nessuna di queste leggi discrimina la popolazione non ebraica – proprio come le disposizioni mandatarie prima di esse – sono pienamente rispettose del diritto internazionale stabilito con il Mandato per la Palestina.

In conclusione la nascita dello Stato di Israele va visto nell’ottica alla cui base si colloca  come suo fondamento la storica connessione tra il popolo ebraico e la terra di Israele. Allo stesso modo va intesa la Risoluzione 181 per quel che era: semplicemente una proposta di spartizione della terra già assegnata dal diritto internazionale agli ebrei, di cui, quest’ultimi, furono disposti a rinunciare a una porzione pur di trovare un accordo e permettere il rimpatrio dei profughi dai campi. Accordo che non ebbe luogo per indisponibilità araba. La medesima indisponibilità a trovare una intesa che perdura dal 1937 ad oggi.

 

 

Torna Su