Diritto e geopolitica

L’agenzia ebraica e il suo ruolo nella fondazione di Israele

L’Agenzia Ebraica è stata fin dalla sua costituzione un fondamentale strumento per la realizzazione del progetto che ha portato alla formazione dello Stato nazionale ebraico in terra di Israele.

Questa agenzia ha avuto un importante riconoscimento nel diritto internazionale, tramite l’articolo 4 del Mandato per la Palestina, come co-partecipante assieme alla Potenza mandataria per la realizzazione dell’obiettivo principale del Mandato stesso: la creazione del Jewish Nation Home.

Qui riportiamo il testo dell’art. 4 del Mandato per la Palestina:

An appropriate Jewish agency shall be recognised as a public body for the purpose of advising and co-operating with the Administration of Palestine in such economic, social and other matters as may affect the establishment of the Jewish national home and the interests of the Jewish population in Palestine, and, subject always to the control of the Administration to assist and take part in the development of the country.

The Zionist organization, so long as its organization and constitution are in the opinion of the Mandatory appropriate, shall be recognised as such agency. It shall take steps in consultation with His Britannic Majesty’s Government to secure the co-operation of all Jews who are willing to assist in the establishment of the Jewish national home.”

Questa ne è la traduzione:

Un’appropriata agenzia ebraica sarà riconosciuta come ente pubblico allo scopo di consigliare e cooperare con l’Amministrazione della Palestina in questioni economiche, sociali e di altro tipo che possono incidere sull’istituzione della Casa Nazionale ebraica e gli interessi della popolazione ebraica, in Palestina, e, sempre sotto il controllo dell’Amministrazione, per assistere e partecipare allo sviluppo del paese.

L’Organizzazione Sionista, fintanto che la sua organizzazione e costituzione sono secondo l’opinione del Mandatario appropriate, sarà riconosciuta come tale agenzia. In consultazione con il governo di Sua Maestà Britannica, prenderà provvedimenti per assicurare la cooperazione di tutti gli ebrei che sono disposti ad aiutare nella creazione della patria nazionale ebraica”.

Una prima considerazione da fare, leggendo le disposizioni dell’Art. 4, è che la gestione di questa Agenzia sia completamente demandata al popolo ebraico per il tramite dell’Organizzazione Sionistica che ne rappresenta ufficialmente le istanze ed è l’interlocutore del mandatario e – come vedremo – della Società delle Nazioni prima e dell’ONU poi.

Qui possiamo anche aggiungere che l’Organizzazione Sionistica mondiale, che rappresentò le istanze del popolo ebraico in occasione del Trattato di Versailles, era l’unica Organizzazione ebraica riconosciuta internazionalmente come legittimata a portare avanti gli obiettivi connessi alla creazione di uno Stato nazionale ebraico per il tramite del suo Congresso, i cui membri erano eletti attraverso le varie federazioni  sionistiche sparse per il mondo.

Nel’ottobre del 1924 l’Organizzazione Sionistica recapitò un proprio memorandum al Segretariato della Società delle Nazioni, relativo alle attività e ai compiti che l’Organizzazione tramite l’Agenzia Ebraica doveva svolgere – in accordo con la Potenza mandataria – per collaborare alla realizzazione dei principi del Mandato per la Palestina. Tra di essi si possono sottolineare i principali: gestione dell’immigrazione ebraica, supporto economico per le attività scolastiche, lavorative, di Welfare e colonizzazione della terra assegnata. Molto importante era l’impegno finanziario assunto perché in nessun modo gli inglesi si volevano fare carico delle spese relative all’insediamento ebraico e al necessario aiuto economico alla popolazione ebraica stanziata nella Palestina mandataria. In pratica la realizzazione dello Stato nazionale ebraico non doveva costare neanche un penny alla Gran Bretagna.

Tutti i compiti svolti dall’Agenzia Ebraica erano quelli ben disciplinati e incorporati negli articoli del Mandato: il già visto art. 4, oltre che l’art. 6 e l’art. 11. In base a questi articoli l’Agenzia Ebraica diventa ufficialmente l’ente rappresentativo di tutto il popolo ebraico relativamente a tutti gli adempimenti necessari alla costruzione e allo sviluppo del Jewish National Home. Essa è di fatto l’interlocutore tra la popolazione ebraica e la Gran Bretagna ed è riconosciuta da quest’ultima come l’organismo consultivo e ufficiale per tutte le questioni relative alla sviluppo del paese.

Inoltre il riconoscimento dell’Agenzia Ebraica come “Ente pubblico” venne formalmente riconosciuto anche dalla Corte Permanente di Giustizia Internazionale con propria sentenza in occasione del caso Mavrommatis Vs Ruttemberg, inerente ad una controversia nata dall’interpretazione giuridica dell’Art. 11 del Mandato.

L’Agenzia Ebraica non aveva compiti amministrativi – che in base all’art. 1 del Mandato erano di esclusiva competenza inglese – ma doveva cooperare con il mandatario per favorire lo sviluppo dello Stato in tutti i campi citati a sostegno della popolazione ebraica che era presente sul territorio o che vi voleva immigrare.

E’ senz’altro da rimarcare che vi fu piena collaborazione, da parte dell’Agenzia Ebraica e dell’Organizzazione Sionistica, con i rappresentati arabi locali e con la Gran Bretagna quando questa, in qualità di Potenza mandataria, cercò di creare un’analoga Agenzia Araba per poter sviluppare al meglio il nascente Stato coinvolgendo la popolazione locale araba in tutti i campi: economico, sociale e politico. Gli arabi risposero con un secco rifiuto (questo sarà il primo di tantissimi altri nel corso dei decenni futuri). Gli arabi risposero, con altri rifiuti, alle offerte inglesi di istituire sia un Consiglio legislativo sia uno Consultivo per la popolazione araba. Va sottolineato come queste proposte andassero ben oltre i compiti assegnati all’amministrazione inglese in base alle disposizioni mandatarie. Il primo Alto Commissario, Herbert Samuel, tentò in tutti i modi di coinvolgere gli arabi nello sviluppo del paese ma trovò sempre un costante rifiuto da parte loro. Così come lo trovarono i successivi Alti Commissari.

E forse utile sottolineare, brevemente, anche la posizione della Santa Sede in merito al Mandato e alla sua funzione. La Santa Sede si dimostrò fin da subito ostile all’idea di istituire un mandato che avesse come obiettivo l’istituzione di uno Stato nazionale ebraico. Le sue istanze giungevano direttamente al Consiglio Supremo tramite i suoi funzionari o attraverso i rappresentati francesi e italiani. La stessa cosa avveniva presso il Consiglio e il Segretariato della Società delle Nazioni, soprattutto quando iniziò a circolare la bozza definitiva del Mandato di Palestina. In un’occasione, era il 15 maggio 1922, il Cardinale Gasparri inviò una lettera al Segretario Generale della Società delle Nazioni nella quale manifestava una certa “preoccupazione” in merito alle disposizioni mandatarie concernenti la Jewish National Home e in particolare per le competenze dell’Agenzia Ebraica. Il governo britannico mandò una nota ufficiale al Segretario della S.d.N. con la quale rassicurava che l’Agenzia Ebraica non aveva nessuna funzione amministrativa, la quale era di esclusiva competenza britannica. Queste note diplomatiche furono tra le cause che portarono allo slittamento dell’approvazione del Mandato al 24 luglio 1922.

Nonostante l’Agenzia Ebraica non avesse potere legislativo o amministrativo, il fatto che con l’Art. 4 del Mandato, fosse riconosciuta a livello internazionale (è bene ricordare che il Mandato di Palestina è un trattato internazionale) come parte in causa del destino del Mandato per la Palestina, questo divenne un fattore decisivo per la nascita di Israele nel 1948.

Infatti, nell’aprile del 1945 quando si aprì la Conferenza di San Francisco con la quale si istituì l’ONU come nuova organizzazione mondiale, che avrebbe sostituito la Società della Nazioni, una delegazione dell’Agenzia Ebraica di Palestina fu invitata a rappresentare le istanze del popolo ebraico.

I rappresentanti dell’Agenzia Ebraica sottoposero al comitato che doveva redigere lo Statuto ONU un proprio memorandum relativo al diritto del popolo ebraico alla terra di Israele (Eretz Israel). Ciò fu la conferma della validità giuridica delle disposizioni del Mandato di Palestina, nel cui testo all’art. 4, 6 e 11 si riconosceva tale Agenzia come interlocutore della Potenza mandataria (Gran Bretagna) per attuare le disposizioni stesse del Mandato: la creazione di uno Stato nazionale per il popolo ebraico. Questo diritto, assieme a quello degli altri popoli ancora sotto mandato, fu accolto dall’organizzazione mondiale e divenne vincolante per il diritto internazionale con l’art. 80 dello Statuto dell’ONU. Perciò l’Art. 80, va posto in diretta relazione con gli Artt. 4, 6 e 11 del Mandato per la Palestina e quindi del ruolo che l’Agenzia Ebraica aveva nell’insediamento ebraico nella terra loro assegnata.

Per questo motivo l’art. 80 rafforza e rende nuovamente vincolante – all’interno di un nuovo trattato internazionale – quanto era stato deciso già a Sanremo e reso operativo con il Mandato per la Palestina.

In conclusione il contributo che ha portato – e che tutt’ora porta avanti – l’Agenzia Ebraica è di fondamentale importanza per tutto il popolo ebraico e per lo Stato che lo rappresenta: Israele.

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